Articolo 1. Denominazione
L’Associazione Musicale è denominata:
«Accademia Musicale IAMR»
(Italian Academy of Musical Research)
Articolo 2. Oggetto, scopi e obiettivi
Scopo dell’Associazione è di promuovere lo studio, la ricerca e la divulgazione di materiale musicale inesplorato o inedito al fine di sostenere e sviluppare la cultura e l’educazione musicale in Italia e all’estero.
A tal fine l’Associazione si propone:
a. di sostenere la ricerca e lo studio di materiale musicale e librettistico sconosciuto, inedito o non aderente alla filologia contemporanea ed eventualmente anche altro materiale ad essi connesso, purché attinente agli scopi di promozione e sviluppo della cultura musicale dell’Associazione, commissionandone, su decisione del Comitato Direttivo, la revisione critica dei testi a soggetti in possesso dei necessari requisiti, ai fini di una loro pubblicazione o comunque diffusione nei centri di studio musicali italiani e stranieri;
b. di consentire la fruizione a tutti i livelli pubblici (enti, associazioni, biblioteche, teatri ecc.) della propria produzione artistica e dei materiali e documenti di proprietà dell’Associazione;
c. di offrire ai giovani delle istituzioni musicali, e non, materiale di studio e di approfondimento o mai finora utilizzato;
d. di coordinare relazioni e scambi artistici con i più qualificati centri internazionali e nazionali sia pubblici sia privati e di diversa appartenenza (enti, associazioni, biblioteche, teatri ecc.), sia per i punti a, b e c sia per la diffusione del proprio materiale musicale;
e. di promuovere la diffusione dei risultati raggiunti nelle ricerche e negli studi attraverso i canali di divulgazione tradizionali e attraverso la rete telematica;
f. di organizzare conferenze, dibattiti e seminari nonché di ogni altra iniziativa che sarà ritenuta dagli Organi dell’Associazione attinente agli scopi e finalità primarie dell’Associazione.
È esclusa ogni finalità di lucro diretto o indiretto (no profit).
Articolo 3. Sede
La sede dell’Associazione è in Monza (MB), via Alessandro Volta, 12.
L’Associazione potrà aprire uffici distaccati in Italia e all’estero da affidare a un responsabile che ne renderà conto all’Associazione.
Articolo 4. Soci
L’Associazione è costituita da:
a. Soci Fondatori
b. Soci Ordinari
c. Soci Sostenitori
d. Soci Onorari
Tutte le cariche sono elettive e prevalentemente gratuite ai sensi dell’Art. 6 del presente Statuto. La qualità di Socio si perde per morte, recesso senza oneri, esclusione. Nell’Associazione saranno garantiti pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.
Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori i promotori dell’iniziativa che hanno dato con il presente atto vita all’Associazione.
I Soci Fondatori fanno parte dell’Associazione a vita sino a loro recesso o esclusione. I Soci Fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo nei modi o nella misura indicato nell’Art. 8. Essi sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale uguale a quella fissata per i soci ordinari.
Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari le persone fisiche che a seguito di loro domanda vengano ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti al versamento di una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo ha la durata di un anno (solare) e decade alla fine dell’anno (solare), qualora il Socio Ordinario non rinnovi la propria partecipazione tramite la quota associativa o non comunichi al Consiglio Direttivo la sua volontà di partecipazione all’anno successivo.
Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori gli enti, le associazioni, le ditte, o le persone che condividono gli scopi dell’Associazione e la sostengono finanziariamente. L’ammissione a Socio Sostenitore è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori sono tenuti a versare una contribuzione annuale non inferiore ad un minimo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo ha la durata di un anno, ovvero è a tempo indefinito (a scelta del Socio Sostenitore): nel secondo caso esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora tre mesi prima della scadenza di ciascun esercizio non venga comunicata la rinuncia a Socio Sostenitore a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.
Soci Onorari
Sono Soci Onorari persone fisiche che per speciali meriti artistici, scientifici o di supporto dell’Associazione vengano proposti ed accettati all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario non è tenuto al versamento di alcuna quota sociale.
Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche associative.
Articolo 5. Mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività dalle quote dei Soci, da oblazioni, devoluzioni, donazioni o liberalità di persone, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni che, condividendo gli scopi e le finalità dell’Associazione, desiderino contribuire alle attività della stessa.
Articolo 6. Organi dell’Associazione
Sono organo dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente
d. il Segretario Generale e il Tesoriere
e. i Revisori dei Conti
La prestazione, nell’ambito dell’attività associativa, di ogni singolo associato, è gratuita (fatto salvo il rimborso delle spese vive, documentabili e documentate, sostenute per l’espletamento di precisi mandati del Consiglio Direttivo e inerenti a funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione). Il Segretario Generale dovrà redigere in loco i verbali, in file elettronici per ogni assemblea; questi, dopo essere stati preventivamente approvati dal CD, verranno incollati sulle pagine del Libro Verbali e ‘sigillate’ dalla firma del Presidente, del Segretario e di uno dei Revisore dei Conti a bordo pagina.
Articolo 7. Assemblea dei Soci
L’Assemblea è sovrana ed è composta dai Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Onorari.
È competenza dell’Assemblea approvare le proposte del Consiglio Direttivo circa l’attività dell’Associazione, i rendiconti delle attività, della gestione e del bilancio; determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto dell’art. 8 del presente Statuto ed eleggere la componente elettiva del Consiglio Direttivo stesso, nominare i Revisori dei Conti, modificare lo Statuto, sciogliere l’Associazione.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, mediante avviso, a mezzo di lettera, telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. L’assemblea potrà essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.
Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di due deleghe. Possono partecipare alla votazione i Soci di maggiore età, qualunque sia la loro qualifica. Per la validità delle delibere assembleari occorre il voto favorevole della maggioranza numerica degli associati presenti o rappresentati. Per la validità della elezione a cariche sociali occorre che oltre la metà dei Soci esprima il suo voto. In questo caso, l’Assemblea potrà decidere che il voto possa essere espresso per corrispondenza entro il termine di sessanta giorni. Lo spoglio dei voti verrà fatto pubblicamente da tre scrutatori eletti dall’Assemblea.
I Soci potranno votare o farsi rappresentare da un altro Socio per lettera, per fax o per posta elettronica ai sensi dell’art. 8.
Articolo 8. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti stabilito di volta in volta dall’Assemblea (da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri).
I membri eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Al membro più anziano (decano) spettano le funzioni di vice-Presidente.
La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente a mezzo di lettera, telegramma o posta elettronica con almeno dieci giorni di preavviso.
Alle adunanze del Consiglio possono essere invitati esperti in qualità di consulenti. Essi non hanno voto deliberativo. Per la validità delle delibere consiliari è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:
a. provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
b. decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria;
c. attua le direttive dell’Assemblea, stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;
d. delibera sulla gestione dei fondi dell’Associazione e sulla loro destinazione ai fini dell’attuazione dei fini sociali, approvando di volta in volta i singoli progetti di ricerca, i fondi disponibili e gli esperti incaricati della realizzazione dei progetti stessi;
e. delibera sulla eventuale costituzione di Comitati o Commissioni per particolari problemi inerenti l’Associazione;
f. redige il rendiconto dell’attività, il bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e patrimoniale;
g. delibera sull’ammissione dei Soci. Stabilisce le rispettive quote annue associative;
h. delibera l’eventuale espulsione di un Socio in caso di sua inadempienza agli impegni assunti nei confronti dell’Associazione o di attività in contrasto con i fini dell’Associazione. Per la validità di queste specifiche delibere è richiesta la maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Al Socio deve essere garantito il contraddittorio di fronte ad un organo interno di garanzia e all’Assemblea;
i. delibera sull’assunzione di eventuale personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
l. nell’ambito delle norme vigenti può conferire o revocare deleghe ad uno o più dei suoi membri;
m. provvede per cooptazione alla sostituzione di eventuali consiglieri dimissionari sino ad un minimo di due sostituzioni per ciascun esercizio. Le cooptazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell’Assemblea dagli associati.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di un Comitato Scientifico, composto da esperti che abbiano specifiche competenze. Il Segretario Generale ne fa parte di diritto. Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dai componenti del comitato stesso.
I compiti del Comitato Scientifico sono:
a. collaborare alla formulazione e alla definizione delle iniziative proposte dall’Associazione e delle direttive necessarie alla loro realizzazione;
b. valutare i contenuti culturali, artistici e scientifici delle attività proposte dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
c. controllare i risultati conseguiti dalle varie iniziative;
d. aggiornarsi sulle ricerche e le esperienze nel campo specifico altrove ottenuti e promuovere gli scambi culturali, artistici e scientifici a tutti i livelli pubblici e privati.
Articolo 9. Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ad Enti Pubblici e Privati, a terzi in genere ed in giudizio. È investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti.
Articolo 10. Segretario Generale e Tesoriere
Il Segretario Generale e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo. Curano l’esecuzione delle delibere consiliari e la gestione ordinaria dell’Associazione. Esercitano anche altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo. Possono essere coadiuvati da uno o più vice-segretari, nominati dal Consiglio su loro proposta.
Essi saranno responsabili della pubblicità degli atti e dei registri.
Articolo 11. Revisori dei Conti
Salvo diversa e motivata delibera, l’Assemblea nomina preferenzialmente tra i Soci Ordinari, in occasione della prima riunione dell’Assemblea e successivamente nella riunione di approvazione del Bilancio dell’esercizio in cui è avvenuta la cessazione della carica, i Revisori dei Conti in numero di due. Essi durano in carica tre anni ed esercitano funzioni di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Articolo 12. Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 13. Durata
L’Associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2030. Questo termine potrà essere prorogato dalla Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 14. Modifiche di Statuto e Scioglimento
Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento anticipato dell’Associazione, dovranno essere messe all’ordine del giorno dopo essere state comunicate per iscritto ai Soci. In questi casi l’Assemblea deve essere stata convocata con almeno quindici giorni di anticipo. L’approvazione delle deliberazioni relative richiede la presenza ed il voto favorevole del numero di associati previsto dall’Art. 21 c.c.
In caso di scioglimento, il patrimonio e la liquidità residua sarà devoluto ad Associazioni, Fondazioni od Enti senza finalità di lucro aventi scopi affini che saranno designati dall’Assemblea stessa salvo eventuale altra destinazione imposta dalla legge.
È escluso ogni riparto di attività tra gli associati.
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